Conversione di Patente Estera

  • Chi lo può richiedere?

    Possono richiedere la conversione della patente di guida solo coloro che ne erano già titolari prima di acquisire la residenza in Italia. La Conversione può essere richiesta dal diretto interessato, munito di documento di identità valido, o da un delegato, con documento di identità valido, delega sottoscritta dal richiedente originale e copia del suo documento d’identità (o equipollente) valido; da autoscuole o Studi di Consulenza Automobilistica. PAESI UE: Per il titolare di patente estera da Paesi UE con data di scadenza, è possibile circolare munito del proprio documento fino alla scadenza della stessa. Prima della data di scadenza sarà necessario richiedere la conversione della Patente di guida. Se la Patente estera risulta “senza scadenza”, il proprietario deve convertirla entro 2 anni dalla residenza, e comunque prima del provvedimento di revisione eventualmente disposto a carico del titolare.PAESI EXTRA UE:Per i titolari di patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino a un anno dall'acquisizione della residenza. Dopo un anno è necessario convertire la patente. Questo è possibile solo se lo Stato che ha rilasciato la patente ha sottoscritto accordi di reciprocità con l'Italia. La conversione senza esami è possibile solo se la patente estera è stata conseguita prima di ottenere la residenza in Italia o se il titolare della patente è residente in Italia da meno di 4 anni al momento della domanda. In caso contrario, l'interessato dovrà sostenere l'esame di revisione. IN GENERALE una volta acquisita la residenza in Italia il titolare di patente estera deve osservare le regole di validità (scadenza, età del conducente, tipo di patente…) e di controlli medici disposti per le patenti italiane. La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate da alcuni Stati esteri, con i quali l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità.

  • Quali sono le condizioni per il rilascio?

    La Conversione della Patente Estera è regolata da rapporti di reciprocità stretti dall'Italia con alcuni Paesi e rinnovati ogni tot anni. Si consiglia la consultazione del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la verifica del singolo caso: http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni/patenti-mezzi-stradali/conversione-patente-estera

  • Cosa è necessario fare?

    È necessario recarsi alla Motorizzazione Civile e compilare il Modello TT 2112, disponibile anche online sul Portale dell'Automobilista (http://www.ilportaledell'automobilista.it), Presentare gli attestati di versamento al Ministero dei Trasporti; - due fotografie di cui una autenticata (presso lo sportello stesso, o in Comune o dal Notaio) su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi); - Autodichiarazione di attuale residenza, redatta su apposito modulo; -la patente straniera in originale e copia fronte-retro della stessa. Per i cittadini UE sono richiesti anche la Carta d’identità e il codice Fiscale, e copia degli stessi. Ai cittadini Extra UE il Permesso di Soggiorno o la Carta di Soggiorno (in originale, o come copia dichiarata conforme all’originale) più fotocopia dello stesso. In caso di primo rilascio o rinnovo, fotocopia del documento di identità più la fotocopia della ricevuta attestante l’istanza di rilascio o rinnovo. È inoltre necessario il certificato medico in bollo con foto, rilasciato massimo 3 mesi prima della presentazione da un medico appartenente all'Ufficio della ASL, un medico militare o medico FFSS e fotocopia dello stesso. Tale certificato, obbligatorio per i richiedenti provenienti da Paesi Extra UE, è obbligatorio per i richiedenti di Paesi UE solo nel caso siano in possesso di una patente senza scadenza o che supera la validità della disciplina dell’UE. La traduzione integrale della patente di guida, richiesta dall’autorità per alcuni Stati con i quali non esistono convenzioni o esenzioni in tal senso, può essere effettuata da un traduttore con giuramento prestato a un cancelliere giudiziario o notaio; presso il Consolato, con firma dei Funzionari consolari e legalizzata in Prefettura.

  • Quanto costa?

    È previsto un bollettino di euro 10,20 sul c/c 9001 intestato al ministero dei Trasporti e un bollettino di euro 32,00 sul c/c 4028 intestato al ministero dei Trasporti. È necessaria inoltre una marca da bollo di euro 16,00 per il certificato medico, nei casi in cui è richiesto.

  • Quali sono i tempi per il rilascio?

    I tempi per il rilascio non superano i tre mesi.

  • Per quanto tempo è valido?

    La validità è calcolata in base a quella della patente italiana.