L'iscrizione al Centro per l'Impiego può essere richiesta da qualunque cittadino disoccupato presso il Centro per l'Impiego competente. Il cittadino extracomunitario dovrà presentare il Permesso di soggiorno in originale e relativa fotocopia; eventuale richiesta di rinnovo in originale e relativa fotocopia.
Il richiedente deve essere disoccupato o inoccupato, deve aver assolto l'obbligo scolastico ovvero aver compiuto i 16 anni d'età. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne esercita la potestà familiare.
E' possibile iscriversi presso qualsiasi CPI presente sul territorio nazionale, con un documento di riconoscimento; il codice fiscale, copia del contratto di lavoro precedente e compilare un modulo di autocertificazione dei requisiti richiesti. Devono essere presentati eventuali titoli e certificazioni utili all'inserimento lavorativo, anche autocertificabili, oltre alla certificazione relativa alle qualifiche possedute, non autocertificabile. Il cittadino extracomunitario dovrà presentare il Permesso di soggiorno in originale e relativa fotocopia; eventuale richiesta di rinnovo in originale e relativa fotocopia. Al momento dell'iscrizione il richiedente dovrà rilasciare una Dichiarazione immediata disponibilità al lavoro (DID), che prevedono l'obbligo di frequentare corsi di formazione gratuita organizzati dalla Regione, tirocini, colloqui e orientamento, secondo le misure di politica attiva prevista dal Centro per l'impiego. L'iscritto dovrà poi fare un colloquio di orientamento con l'addetto del centro per l'impiego, a seguito del quale verrà stilato un Patto di Servizio, nel quale saranno definite le azioni che il lavoratore deve effettuare ai fini di ricerca di una nuova occupazione.
L'iscrizione non comporta alcuna spesa.
L'Iscrizione è immediata.
Se dopo 6 mesi dal primo colloquio e dopo aver rilasciato la DID, il lavoratore continua ad essere disoccupato, lo stato di disoccupazione viene confermato mediante la conferma periodica della DID. Se i parametri della DID vengono meno, il disoccupato perde lo stato di disoccupazione (ovvero se trova lavoro con un reddito annuo di oltre 8.000 euro, se non rispetta gli accordi del Patto di Servizio, se inizia un'attività di Lavoro autonomo da cui derivi un reddito annuo superiore a 4.800 euro lordi).Dal 1 dicembre 2017 il cittadino è considerato "in stato di disoccupazione" solo quando, in relazione alla DID rilasciata, è riscontrabile all'interno della Scheda Anagrafico-Professionale (SAP) l'identificativo univoco della Dichiarazione di Immediata Disponibilità, che sarà inserito nella SAP.