Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento, con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti. Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) territorialmente competente.
Le agevolazioni previste per il settore auto possono essere riferite,a seconda dei casi, oltre che agli autoveicoli (per la tabella, consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.it) anche ai seguenti veicoli: motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile, tutte con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico. Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile.Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata. L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare la documentazione seguente:- Copia della carta di circolazione.- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono l'indennità di accompagnamento.- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).- Copia del documento d'identità del richiedente.
Non sono previste spese.
Il rilascio è immediato.
L'esenzione potrà essere trasferita su altro veicolo, decorsi quattro anni dalla data dell'avvenuto riconoscimento del beneficio. Tuttavia l'esenzione può essere trasferita senza interruzioni su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile o del soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico, esclusivamente se per il veicolo precedentemente esentato sia stata presentata presso il Pubblico Registro Automobilistico formalità di demolizione, perdita di possesso o trasferimento di proprietà, entro il mese successivo dalla data di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato.