Hanno titolo a fruire del Congedo retribuito biennale per l'assistenza a persone con handicap grave i lavoratori dipendenti, anche se a tempo determinato, in questo ordine di priorità: - Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di tutte queste categorie, il diritto di congedo passa a parenti e affini, sempre conviventi, fino al terzo grado. L'ordine degli aventi diritto non è derogabile.Il richiedente ha diritto a percepire un'indennità pari all'ultima retribuzione (solo le voci fisse e continuative).
Ai fini della sussistenza del diritto deve essere accertata la presenza dei seguenti requisiti: - situazione certificata di handicap grave - rapporto di lavoro in essere - mancanza di ricovero a tempo pieno (tranne che nei casi in cui sia richiesta assistenza di un familiare da parte della struttura sanitaria) - convivenza nei casi previsti dalla legge (nello stesso Comune, allo stesso indirizzo, stesso numero civico, anche se con interni diversi)- assenza di attività lavorativa del disabile da assistere.
Nel caso sussistano tutti i requisiti, il congedo retribuito si ottiene dopo la presentazione di formale richiesta, completa di documentazioni e dichiarazioni, cui segue la conferma di relativa concessione.La domanda diviene una sorta di autocertificazione in cui si dichiarano le condizioni personali richieste: stato di handicap, parentela con la persona da assistere, dati anagrafici del lavoratore e della persona da assistere, i dati identificativi dell’azienda, il periodo per il quale si intende fruire del congedo, altre indicazioni, se richieste.Per i dipendenti pubblici, la domanda va presentata al dirigente responsabile indicato dall’ente, che valuta la correttezza delle informazioni allegate alla domanda. Per i lavoratori INPS, la domanda, da compilare tramite appositi moduli, va presentata all’Inps che ne verifica la correttezza formale, e al datore di lavoro, che invece verifica la correttezza delle informazioni dei dati riportati. Per i lavoratori non Inps, che si sono affidati ad altri istituti previdenziali, la domanda va presentata sia a all’intituto di previdenza che al dirigente responsabile individuato dall’azienda in cui lavora chi ne fa richiesta. Eventuali dubbi dell’azienda circa la possibilità di accoglimento vanno tempestivamente comunicati dal datore di lavoro all’Inps o all'istituto prescelto, affinchè questo assuma le decisione finali.Sulla domanda dovrà essere indicato:- il periodo di congedo che si intende fruire. Dovrà essere allegata:- la documentazione (anche in copia dichiarata autentica) relativa all’accertamento della gravità dell’handicap; - certificato di residenza, che attesti l'effettiva convivenza; - dichiarazione di responsabilità sul fatto che non sono intervenute nel frattempo variazioni nel riconoscimento della gravità dell’handicap; - i fratelli richiedenti i congedi dovranno presentare la documentazione attestante lo stato di totale inabilità (riconoscimento di invalidità civile, di rendite INAIL, di pensioni di invalidità Inps o altre provvidenze comunque denominate, da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale. circ. 107/2005) dei genitori; - provvedimento di affidamento (nel caso di figlio affidato).Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita, ma non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
Viene di norma concesso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Due anni nell’arco della vita lavorativa. Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto e non è cumulabile con altri congedi, nemmeno quelli non retribuiti. La frazione minima è la giornata intera, non è ammessa quindi la fruizione ad ore. Nel caso di revoca del certificato di handicap o di scadenza della validità dello stesso, decade anche immediatamente il diritto al congedo retribuito.