Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

  • Chi lo può richiedere?

    Questo tipo di permesso di soggiorno è a tempo indeterminato rilasciato a chi soggiorna in maniera stabile e continuative in uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea e soddisfi determinati requisiti. Può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno UE nei seguenti casi:- per motivi di studio o formazione professionale e ricerca scientifica;- per possesso di un permesso di soggiorno di breve durata;- ai diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.FONTE: http://www.poliziadistato.it

  • Quali sono le condizioni per il rilascio?

    Il permesso di soggiorno UE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. In caso di presenza di condanne verranno comunque presi in considerazione la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Inoltre deve essere dimostrata la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, riferito ad una qualsiasi tipologia di contratto (determinato o indeterminato ed anche apprendistato). E’ necessario aver superato il test di conoscenza della lingua italiana. La domanda per il test deve essere presentata su http://testitaliano.interno.it. Il test di italiano non è previsto nel caso di beneficiari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria), ma resta valido per i familiari del richiedente.

  • Cosa è necessario fare?

    La domanda, indirizzata alla questura del luogo ove il richiedente ha la residenza, va presentata presso gli uffici postali tramite apposito kit, oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni o i Patronati che offrono questo servizio.Alla domanda è necessario allegare: -copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità; -copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS; - certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali; - un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari; - copie delle buste paga relative all'anno in corso; - documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia; - bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico; - contrassegno telematico.Il permesso è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dalla legge.

  • Quanto costa?

    Sono previste le seguenti spese: contrassegno telematico 16,00; un bollettino di euro 30,46 per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico; un bollettino di euro 30,00 da versare all'operatore dell'Ufficio Postale alla consegna della domanda (spese postali per il servizio).

  • Quali sono i tempi per il rilascio?

    Il permesso è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.

  • Per quanto tempo è valido?

    Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato ed è valido come documento di identificazione personale per 5 anni (successivamente il richiedente può chiederne il rinnovo producendo nuove fotografie).Il permesso di soggiorno UE è revocato:- se acquisito fraudolentemente;- in caso di espulsione;- quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;- in caso di assenza al territorio nazionale superiore a 6 anni consecutivi ( fatto salvo il caso in cui l’interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi)- in caso di assenza dall'UE per 12 mesi consecutivi; - in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea. Nel caso di beneficiari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) e loro familiari, il calcolo del periodo pregresso di soggiorno quinquennale è effettuale a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, in base alla quale lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria è stato riconosciuto.