Genitori di cittadini italiani minorenni o chi ne fa le veci.
Quando il figlio è minorenne è necessario che entrambi i genitori diano l'assenso che deve essere firmato presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso, bisogna essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare e, nel caso in cui uno dei due genitori fosse impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio. Per la legalizzazione delle foto, sia per il passaporto che per il lasciapassare, il minore deve essere fisicamente presente, altrimenti l'Ufficiale non potrà procedere poiché ha il dovere di verificare al momento l’identità del richiedente.Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione. La dichiarazione di accompagnamento è finalizzata a garantire una maggiore tutela del minore, a rendere più agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della dichiarazione mediante l’utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax).La dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi;- gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro;- nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente;- nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.Fonte: http://www.viaggiaresicuri.it.
Alla domanda, firmata da entrambi i genitori, è necessario allegare:- un documento di riconoscimento valido del minore e relativa copia (in mancanza di documento il genitore può dichiearare che il minore è suo figlio)- 2 foto formato tessera identiche e recenti; - 1 contributo amministrativo da € 73,50 e la ricevuta del versamento per il passaporto ordinario; - la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto.
È necessario il pagamento di - 1 contributo amministrativo da € 73,50 (sotto forma di valore bollato - ex marca da bollo - da richiedere sempre in una rivendita di valori bollati o tabaccaio); - il pagamento di € 42,50 per il passaporto ordinario. Il versamento a nome del minore va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro. La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico".
Il tempo massimo previsto per il rilascio è di 45 giorni.
Validità temporale del passaporto differenziata in base all'età:- 3 anni di validità per i minori da 0 a 3 anni- 5 anni di validità per i minori da 3 a 18 anni.
Non è prevista autocertificazione.