Domanda di Separazione Consensuale

  • Chi lo può richiedere?

    La Domanda di Separazione Consensuale deve essere presentata da entrambi i coniugi.

  • Quali sono le condizioni per il rilascio?

    La Domanda deve essere presentata di comune accordo tra i richiedenti. L'accordo tra i coniugi non deve riguardare solo la separazione in sè, ma anche altri aspetti, quali l'affidamento dei figli e le questioni patrimoniali. Per la separazione consensuale non è necessaria l'assistenza di un legale, anche se, per le importanti conseguenze sul patrimonio e sulla persona, in alcuni tribunali è richiesto l’ausilio di un legale.

  • Cosa è necessario fare?

    È necessario compilare l'apposito modulo in carta semplice, indicando il Tribunale che si deve pronunciare, il motivo della separazione, le condizioni per l'affidamento e per il mantenimento di eventuali figli minorenni, e depositarlo presso la Cancelleria del Tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due ricorrenti. Al momento del deposito della domanda in cancelleria, i coniugi devono presentarsi insieme per permettere al cancelliere di identificarli sulla base dei documenti d’identità e di provvedere all'autenticazione delle firme. L’istanza, sottoscritta da entrambi i coniugi, può essere depositata da avvocato munito di procura da parte di uno o di entrambi i coniugi. All’udienza i coniugi devono comparire personalmente. Allegare: ricorso per separazione consensuale in doppia copia, firmato da entrambi i coniugi; fotocopia documento d’ identità dei coniugi; estratto per riassunto dell'atto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato; il certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi; il certificato di residenza di entrambi i coniugi. Sono inoltre necessari i documenti fiscali relativi ai redditi dell’ultimo anno quando vi sono figli minori (740, 101...); nota di iscrizione a ruolo compilata (codice 111001); scheda ISTAT compilata. Dopo il deposito i coniugi si dovranno recare (o chiamare) in Tribunale per prendere visione del giorno e dell'ora dell'udienza e in tale data si dovranno presentare davanti al Presidente del Tribunale, il quale omologherà la separazione.Dal novembre 2014 è anche possibile stipulare una CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA da almeno un avvocato per ciascuno dei coniugi. Tale convenzione può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Una volta stipulata la convenzione se non vi sono figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, è necessario il nullaosta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, previa verifica della assenza di irregolarità. Se invece vi sono figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, previa verifica della rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli.In assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 104/92 ovvero economicamente non autosufficienti (solo nel caso in cui nessuno dei due coniugi abbia figli minori, ecc. neanche da altre unioni), è possibile anche CHIEDERE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE del Comune di residenza di uno dei due coniugi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio (art. 12, legge 162/2014). In questo caso l’assistenza di un legale è facoltativa e l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniali. Fonte: http://www.giustizia.it

  • Quanto costa?

    I costi sono variabili.

  • Quali sono i tempi per il rilascio?

    I tempi variano da Tribunale a Tribunale e sono proporzionati alla tipologia e alla complessità del singolo caso. Dopo 5 giorni dal deposito del ricorso viene predisposto il fascicolo d’ufficio e il Presidente del tribunale fissa l'udienza per la comparizione dei coniugi. In generale, i tempi per la convocazione all'udienza non superano i 3/4 mesi. Dopo l'udienza, l'omologa della separazione viene rilasciata entro 45 giorni.

  • Per quanto tempo è valido?

    La procedura si conclude con il verbale omologato: dalla data dell’udienza decorrono i termini per richiedere il divorzio.