Articolo del Codice della Strada n.169 (D.Lgs. 285/1992 e successive integrazioni e modificazioni).
Un animale può stare nell’abitacolo dell’auto, purché non intralci la guida e non sia fonte di distrazione per il guidatore.
È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installato in via permanente, deve essere autorizzato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
La violazione alle norme sopra citate è punita con una sanzione amministrativa variabile e la decurtazione di un punto dalla patente.